Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha confermato le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2017, sulla base delle risorse disponibili. A renderlo noto è un comunicato stampa diffuso dall’Agenzia delle Entrate.
Si tratta delle agevolazioni fiscali riguardanti le deduzioni forfettarie delle spese non documentate e di quelle sul recupero del Servizio sanitario nazionale (Ssn) sui premi RCA.
Il primo caso vale per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) per cui è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2016, nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i trasporti realizzati oltre il territorio comunale.
La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi. I codici si riferiscono rispettivamente alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti effettuati oltre il territorio comunale.
Il secondo caso, ossia la misura relativa al recupero del contributo al Servizio sanitario nazionale, prevede che le imprese di autotrasporto merci, sia quelle che esercitano in conto terzi che quelle in conto proprio, possono recuperare nel 2017 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, tramite la compensazione in F24, le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.